Il nostro statuto


" STATUTO della communitas diani "

Art. 1 - Per iniziativa di un gruppo di cittadini residenti nei territorio dell'ex mandamento di Diano Marina, comprendente i Comuni di Diano Arentino - Diano Castello - Diano Marina - Diano San Pietro - Cervo - San Bartolomeo al Mare e Villa Faraldi, viene costituita una associazione a carattere culturale che si propone di assumere la denominazione storica di "COMMUNlTAS DIANI".

Art. 2 - L'Ente si propone di raccogliere reperti geologici ed archeologici, documenti, testimonianze di storia antichità e folklore in tutto il territorio già indicato all'art. 1 - di ordinarlo e conservarlo in teche, archivi, catalogati in modo da essere accessibili al pubblico ed agli studiosi, di compiere ricerche e scavi, ricostruzioni e riattamenti di elementi di ogni genere, di promuovere studi, conferenze, manifestazioni e pubblicazioni, di attivare ed arricchire l'archivio storico con biblioteca, un museo ed una pinacoteca, il tutto ai fini di una migliore conoscenza e di una valorizzazione, in campo storico e turistico dei territorio su cui estende la propria azione.

Art. 3 - La sede sociale e tutte le attività relative saranno istituite e gestite in Diano Marina, in locali a questo scopo destinati dal Comune di Diano Marina nel Palazzo del Parco.

Art. 4 - Il funzionamento dell'Ente sarà disciplinato da un Regolamento da adottarsi entro un anno dalla approvazione del presente Statuto.

Art. 5 - Sono soci dell'Ente tutti coloro, persona, od Enti, che ne facciano domanda e che dimostrino passione e slancio nella ricerca, nello studio, nei riordinamento nel campo delle varie discipline previste dai presente Statuto.
I Soci si dividono in:
Soci effettivi - Soci sostenitori
Soci benemeriti - Soci onorari
I Soci effettivi ed i Soci sostenitori versano ogni anno la quota sociale stabilita dal Regolamento ed hanno diritto:
a) a partecipare con diritto di voto, alle assemblee dei soci ed alle votazioni per referendum, nonché alle adunanze scientifiche ed a tutte le altre manifestazioni promosse dall'Ente,
b) a frequentare la Sede dell'Ente, avendo diritto alla consultazione dell'archivio storico,
c) ad ottenere copia dei documenti in possesso dell'Ente, nei modi stabiliti dai Regolamento.
I Soci benemeriti saranno iscritti in base al seguente articolo 10. Saranno invece iscritte come Soci Onorari tutte quelle persone che, pur senza prendere parte direttamente alla attività dell'Ente, prestano all'occasione la loro opera a beneficio dell'Ente stesso,
I Soci effettivi ed i Soci sostenitori saranno iscritti a seguito dell'accettazione della loro domanda da parte dei Consiglio dell'Ente,
La nomina dei Soci Benemeriti e dei Soci Onorari viene deliberata dai Consiglio di Amministrazione e ratificata nella successiva Assemblea dei Soci.
Ogni socio deve impegnarsi a contribuire con i mezzi e le conoscenze a sua disposizione per l'arricchimento dei patrimonio culturale dell'Ente e la sua conservazione, tenendo presente che la associazione non si propone alcun fine economico o speculativo diretto.

Art. 6 - Organo deliberante della associazione è l'Assemblea dei Soci che ai riunisce almeno una volta all'anno per la approvazione dei bilanci.
La Assemblea si intende valida in prima convocazione quando risulti presente o rappresentata la maggioranza dei Soci: si intende valida in seconda convocazione quando, trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, sia presente un numero di Soci non inferiore a tre, non computandosi in tale numero il Presidente, il Segretario ed i Membri dei Consiglio in carica, Tutte le cariche sociali sono elettive e le elezioni ai effettueranno a scrutinio segreto: salvo il caso dell'elezione "per acclamazione" quando ad essa non si opponga alcuno fra' i presenti.

Art. 7 - Organo esecutivo è il Consiglio di Amministrazione composto da numero dodici Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione viene eletto ogni tre anni,
Il Consiglio nomina nei proprio seno un Presidente, un Vice/Presidente e un Segretario ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea.
Il Consiglio delibera a maggioranza di voti, ed in caso di parità con prevalenza determinante del voto del Presidente: per la validità della seduta il numero dei presenti non deve essere inferiore alle tre unità.

Art. 8 - Il funzionamento dell'Ente è assicurato da un Direttore e da tre Segretari per ognuna delle tre branche fondamentali di attività: Museo, Archivio storico, Pinacoteca, ogni segretario è responsabile della propria sezione.

Art. 9 - Nessuna retribuzione potrà essere accordata per l'esercizio di tutte le attività sociali previste dal presente Statuto in favore dei soci, le cui prestazioni, debbono essere sempre e totalmente gratuite. Qualora una prestazione presuma, per necessità, una spesa essa sarà rimborsata soltanto se preventivamente autorizzata dai Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Il Patrimonio sociale è costituito dagli apporti dei soci, da eventuali contributi di Enti privati, i cui nomi saranno iscritti nell'Albo della Associazione come "benemeriti", e da ogni altro cespite inerente alla attività scientifica dell'Ente. La società accetta donazioni di ogni genere, nonché depositi di elementi di proprietà di terzi, che rimangono impregiudicati in favore del depositante in base alle vigenti norme di legge.

Art. 11 - In caso di scioglimento della società, il patrimonio acquisito passa in proprietà di ognuno dei Comuni da cui proviene, salvo che esso non sia rivendicato dallo Stato o da privati proprietari o depositanti.

Art. 12 - L'Associazione è assolutamente apolitica. A garanzia di tale apoliticità nessuna carica sociale potrà essere rivestita da soci che rivestano, contemporaneamente, cariche politiche o amministrative di qualsiasi genere, per tutto il tempo in cui essi soci siano investiti ditale carica,

Art. 13 - Il presente Statuto potrà essere modificato con deliberazione adottata dall'Assemblea in seduta in cui siano presenti e volanti almeno la metà più uno dei Soci in regola con la quota sociale, e la maggioranza richiesta è dei due terzi.

Firmati Giovanni Abbo, Giovanni Saguato notaio.

Lo Statuto è stato adottato con atto Notaio Giovanni Saguato di Diano Marina in data 6 agosto 1969, n° 9687 di rep., registrato a Imperia il 23.8.1969 al n° 3463 vol XXVI, e successivamente modificato con atto Notaio Giovanni Saguato in data 1 dicembre 1993 n° 107277 di rep., registrato a Imperia il 14.12.1993 al n° 1242.